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Studi professionali: da quando saranno inseriti nella categoria “banche e assicurazioni”?

L’impegnativo anno 2020 porta con sé delle importanti novità anche in ambito Ta.Ri., tra cui spicca l’articolo 58-quinquies del Dl 124/2019 che prevede con decorrenza dal 01.01.2020 che gli “studi professionali” la cui paternità è affidata unicamente al codice ATECO, vengano estratti dalla categoria “uffici, agenzie e studi professionali” e innestati nella categoria “banche e istituti di credito” con conseguente fisiologica riduzione dell’onere a carico dell’utente rispetto al passato. L’emergenza sanitaria per COVID-19 ha stravolto il primo semestre del 2020 su ogni fronte, influendo anche sulla struttura amministrativa che regola e gestisce la Ta.Ri., impattando sulle disposizioni normative già ratificate che si accavallano con le nuove misure a carattere d’urgenza come per esempio le riduzioni post lockdown. Nei nostri recenti approfondimenti mensili abbiamo descritto più nel dettaglio gli ammortizzatori offerti dal Governo a supporto delle amministrazioni locali, comprensibilmente e diffusamente in difficoltà, nell’adempiere i propri oneri in questo contesto emergenziale, scatenando un susseguirsi di proroghe e deroghe. Su tutte le misure varate dal Governo, ricordiamo il comma 5 dell’articolo 107 del Dl 18/2020, meglio conosciuto Decreto Cura Italia, con il quale si è introdotta la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe già applicate nel 2019, con la condizione che entro il 31 dicembre 2020 venga determinato e approvato il nuovo piano economico-finanziario (Pef) e nel caso di un eccedenza del costo del servizio, la stessa, venga ridistribuita sulle tre annualità che seguiranno a decorrere dal 2021 compreso. Questo come altri provvedimenti hanno creato le condizioni fisiologiche per rimandare nuovamente il termine di adeguamento al nuovo metodo tariffario dettato da ARERA. Anche in questo scenario non mancano le eccezioni, come il Comune di Bologna che ha già approvato il nuovo PEF e deliberato le tariffe TARI 2020 con il contestuale aggiornamento delle categorie alle nuove disposizioni. Tuttavia, la gran parte delle amministrazioni locali, legittimamente e in conformità rispetto a quanto concesso dal Governo, sta procedendo con la riconferma delle tariffe TARI 2019, ed è proprio in questo contesto che emerge una confusione normativa che impatta sull’oggetto del nostro approfondimento. Infatti, fino alla data del 31.12.2019 gli studi professionali erano compresi nella tariffa “uffici e agenzie e studi professionali” mentre con le nuove disposizioni di cui sopra, dal 2020 verranno inseriti nella categoria “banche ed istituti di credito”. Il passaggio previsto dalla categoria degli “studi professionali” dovrebbe, a rigor di logica, essere effettuato d’ufficio dalle singole amministrazioni con l’applicazione della tariffa 2019 nella nuova categoria di appartenenza “banche, istituti di credito e studi professionali”. In questo scenario in cui si intrecciano, categorie e tariffe, il dilemma è stabilire quale sarà l’onere della tassa rifiuti che gli studi professionali dovranno corrispondere nel 2020, se quindi stante l’applicazione delle tariffe 2019 il passaggio di categoria avverrà in questo momento oppure verrà rimandato successivamente alla redazione del PEF, aspetto i cui effetti verranno trattati a breve. La norma Cura Italia non ha dato alcuna indicazione in merito e c’è da immaginare che ciascuna amministrazione adotti un proprio modus operandi. A tal proposito anche se indirettamente è intervenuto l’IFEL, rispondendo ad un quesito posto da un Comune della provincia di Taranto. Secondo la Fondazione, la conferma delle tariffe 2019 implicherebbe la classificazione delle utenze non domestiche secondo i parametri dell’anno precedente quindi per quanto concerne la TARI degli studi professionali, il dovuto dovrebbe essere determinato secondo i parametri ante Dl 124/2019.Così facendo, considerato che l’orientamento di Comuni che rientrano in questa fattispecie procederanno con l’emissione di un acconto TARI 2020 pari a circa il 75% del dovuto su base annuale, e solo dopo aver approvato le tariffe dell’anno corrente emetteranno il conguaglio TARI 2020, si prospetta il rischio concreto che con la sola rata di acconto, il titolare di uno studio professionale corrisponda più dell’effettivo dovuto per l’intera annualità, configurando così il diritto di rimborso delle somme versate in eccedenza innescando un meccanismo che genererà un ulteriore onere amministrativo a carico delle amministrazioni che dovranno ulteriormente ricalcolare, compensare, rimborsare.Se le linee guida in questa fase di passaggio non sono del tutto chiare, quello che è certo ed inequivocabile è che della nuova categoria «banche, istituti di credito e studi professionali» si dovrà tener conto nella redazione del Pef 2020 e in sede di approvazione del bilancio di previsione, il cui termine è stato prorogato al prossimo 30 settembre con la conversione del DL 34/2020. Contestualmente i Consigli comunali, in base all’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, dovranno approvare aliquote e tariffe, pertanto non è escluso che sino a quella data possano arrivare ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Roma, 07 agosto 2020

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