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Jul

EMERGENZA COVID-19: GLI ADEGUAMENTI AL NUOVO METODO TARIFFARIO.

Le regole stabilite da ARERA nell’ultimo trimestre 2019 sono state rese più elastiche a seguito dell’emergenza sanitaria, infatti con la delibera n. 238 del 23 giugno 2020 sono stati previsti elementi di flessibilità per gli Enti Territorialmente Competenti (ETC) nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, in considerazione degli effetti diretti ed indiretti dell’emergenza COVID-19.Nella struttura del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), secondo quanto previsto dalla recente deliberazione, si “potranno considerare anche specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno 2020, dovuti alla gestione dell'emergenza (connesse ad esempio alle modalità di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena), anche dando la possibilità di attivare forme di copertura a favore delle agevolazioni eventualmente previste per le utenze domestiche disagiate”.Il provvedimento pubblicato a fine giugno, si è reso dunque necessario sia per garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dalla situazione emergenziale del primo semestre 2020, sia per applicare i princìpi descritti nella precedente delibera n. 158 del 5 giugno 2020. In tale circostanza, ARERA aveva ravvisato una prima necessità d’intervento e rimodulazione del nuovo metodo tariffario, introducendo misure eccezionali ed urgenti volte a ridurre, per quanto possibile, gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria. Gli effetti negativi scatenati dal COVID-19 sulle attività economiche sono più che mai concreti, e si studiano misure per compensarli: con la delibera 238/2020 gli ETC che intendono applicare una riduzione dei corrispettivi variabili a sostegno delle utenze non domestiche colpite da misure restrittive, potranno richiedere un’anticipazione finanziaria alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), per un importo corrispondente al minor gettito registrato per l’anno 2020. Per poter accedere al cosiddetto “Conto emergenza COVID-19” gli ETC ed i pertinenti gestori dovranno presentare apposita richiesta entro il 30 settembre 2020 corredata da una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr 445/2000 che attesti la presenza dei requisiti formali e sostanziali descritti nella delibera. Verificata la completezza della documentazione e la sussistenza delle condizioni, la CSEA provvederà, entro il 31 ottobre 2020, ad erogare gli importi ai rispettivi beneficiari i quali, a loro volta, si impegnano a restituire le somme comprensive d’interesse in tre annualità a partire dal 2021. Gli elementi di flessibilità del nuovo MTR riguardano però anche la rideterminazione delle entrate tributarie relative alle componenti di costo fisso e variabile per gli anni 2020 e 2021, tra cui quelle aventi natura previsionale, destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi. Contestualmente, per il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, la delibera 238/2020 aggiorna i parametri e precisa che il coefficiente ?192020 applicato per garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio, a seguito dell'emergenza sanitaria, «può essere valorizzato nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%», anche per ottemperare alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità consistenti soprattutto nell’intensificazione dei servizi di igiene urbana. Nello specifico, gli adempimenti riguardano le misure sanitarie atte a garantire la massima tutela «della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo». Tra gli altri adempimenti straordinari sono compresi: l'aumento della frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti; l'attivazione dei servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; oltre alle attività di igienizzazione, sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree soggette a una maggiore frequentazione. Di conseguenza gli ETC, oltre alla relazione di cui al comma 4.5 del MTR, possono aggiungere “le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell’emergenza da COVID-19 nell’anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio”. L’auspicio di tutte le parti in causa è che l’intervento di ARERA sia definitivo e non necessiti di ulteriori modifiche o precisazioni, così da permettere alle Amministrazioni locali poter aggiornare i propri metodi tariffari alle nuove disposizioni, risolvendo i problemi di scadenze e proroghe che hanno caratterizzato il primo semestre del 2020.

Roma, 30 giugno 2020

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