Servizi

Le prestazioni professionali erogate riguardano tutti gli aspetti legati all'applicabilità, al calcolo ed al pagamento della tassa rifiuti in tutti i suoi ambiti quali l’iscrizione, la cessazione, la verifica e l’accertamento dell’utenza.

Sulla base di quanto previsto dalla Normativa e dal Regolamento Comunale di riferimento disponiamo delle competenze per verificare le posizioni tariffarie già esistenti e per determinare gli elementi nel caso di nuova iscrizione, analizzando specificatamente la singola posizione e tutti le fattispecie ad essa riconducibili.

Le nostre competenze tecnico-giuridiche ci consentono di interfacciarci professionalmente con gli uffici preposti alla gestione ed al recupero della Tassa Rifiuti.

Normativa

Il presupposto impositivo TARI – comma 641, art. 1 L. 147/2013 s.m.i.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

I soggetti passivi TARI – comma 642, art. 1 L. 147/2013 s.m.i.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

Principi di tassazione, esclusione e riduzione ai fini TARI – comma 645 e 649, art. 1 L. 147/2013 s.m.i.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Obbligo dichiarativo – comma 684 – 685, art. 1 L. 147/2013 s.m.i.

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;

Il principio della buona fede – art. 10 L. 212/2000 s.m.i. (Statuto del Contribuente)

I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

I diritti del contribuente - l’autotutela

L’autotutela è senz'altro il più rapido dei sistemi per prevenire le liti tributarie. In tutti i casi in cui un atto (avviso, verbale, cartella esattoriale, etc.) è palesemente illegittimo errato prima di presentare il vero e proprio ricorso è possibile richiedere annullamento l’istituto di autotutela, introdotto dall’art.68 del d.p.r. 287/1992 -poi abrogato- e attualmente disciplinato dal d.l.564/94 convertito nella legge 656/94 – integrato dalla legge 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97.

Trattasi di domanda in carta libera sottoscritta dal contribuente e contenente un’esposizione riepilogativa dei fatti, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sopportate. A fronte di ciò l’amministrazione finanziaria ha il potere di rettificare o annullare tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati.

Ricorso e contenzioso

Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. La procedura di reclamo/mediazione deve essere conclusa, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica di quest’ultimo (art. 17 bis, D.lgs. n° 546/92).

In seguito all'esame istruttorio dell’istanza di reclamo/mediazione, l’ente interessato può ritenere la proposta di mediazione completa nell'ammontare della pretesa e di conseguenza accogliere l’istanza del ricorrente, oppure ritenere non accoglibile il reclamo, ed in tal caso la procedura può concludersi con un provvedimento motivato espresso di rigetto ovvero con un silenzio-rifiuto

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